Art. 41

Versamento del prelievo e dell'imposta.

In vigore dal 5 set 2004
1. Il prelievo relativo alla scommessa è pari alla differenza fra l'intero ammontare delle somme giocate e le quote destinate al montepremi e agli altri oneri stabiliti nel capo III del presente regolamento. Su di esso si applica l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, come rideterminata dall', comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
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