Art. 43
Poteri di vigilanza.
In vigore dal 5 set 2004
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esercita la vigilanza sulla gestione della scommessa attraverso controlli sulle procedure di esercizio della stessa ed anche mediante ispezioni negli uffici dei concessionari. A tali fini i concessionari sono tenuti a fornire le informazioni e la documentazione richiesta.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-43