Art. 38

Versamenti dei raccoglitori ai concessionari.

In vigore dal 5 set 2004
1. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'estratto conto, il saldo a proprio debito, di cui al comma 1, lettera e), dell', secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari. 2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell', il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari. 3. I concessionari riscuotono dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto di cui all'. 4. I concessionari, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono ai propri raccoglitori un riepilogo dell'aggio conseguito con la raccolta di tutte le scommesse di competenza contabile dell'anno precedente.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
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