Art. 34

Rimborsi e reclami.

In vigore dal 5 set 2004
1. Qualora le matrici rivelino incompletezza di dati, o le giocate siano state accettate in violazione delle disposizioni di cui all', ovvero i dati non siano pervenuti ai centri di elaborazione dei concessionari, questi, salva la responsabilità dei ricevitori, ne dichiarano l'esclusione dalla scommessa con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di cui all'. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso totale delle somme giocate, da richiedere, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della decisione. 2. Il rimborso viene effettuato dal raccoglitore presso cui è avvenuta la giocata, dietro ritiro dello scontrino di gioco. 3. Avverso la dichiarazione di esclusione dalla scommessa da parte del concessionario, il giocatore in possesso di scontrino, salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può proporre reclamo in carta semplice, spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, al concessionario entro trenta giorni decorrenti dalla data di affissione del Bollettino ufficiale. 4. Sul reclamo il concessionario interessato decide entro il termine di quindici giorni, comunicandone l'esito con raccomandata al reclamante.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
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Rimborsi e reclami. (Art. 34 Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo