Art. 37

Trasmissione di dati contabili da parte dei concessionari.

In vigore dal 5 set 2004
1. Entro il terzo giorno successivo al Gran Premio i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente: a) l'incasso della raccolta; b) il compenso di spettanza del raccoglitore; c) l'importo delle vincite pagate; d) l'importo delle vincite ancora da pagare; e) l'importo netto a debito da versare al concessionario. 2. Entro il decimo giorno successivo al Gran Premio, i concessionari trasmettono ai rispettivi raccoglitori del gioco, a mezzo del sistema automatizzato, l'estratto conto contenente: a) l'importo, di cui alla lettera d) del comma 1, trattenuto per il pagamento delle vincite; b) l'importo delle vincite pagate successivamente all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 1; c) l'importo netto a debito da versare al concessionario.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
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