Art. 42

Obbligo dei concessionari di rendiconto.

In vigore dal 5 set 2004
1. I concessionari rendono il conto della gestione finanziaria relativa alla riscossione degli incassi ed al pagamento delle vincite mediante la produzione di appositi elaborati contabili che, unitamente alla relativa quietanza di versamento ed alla connessa documentazione, devono essere inviati periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicando gli elementi e secondo le modalità che verranno stabiliti con apposito decreto dirigenziale.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
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