Art. 33
Validità delle giocate.
In vigore dal 5 set 2004
1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative apposite matrici siano state depositate negli archivi dei centri di elaborazione dei concessionari ove sono custodite con le misure di sicurezza previste dai rispettivi disciplinari di concessione.
2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualità previste dai commi 7 e 8 dell', detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-33