Art. 36

Pagamento delle vincite.

In vigore dal 5 set 2004
1. Gli scontrini di gioco relativi alle vincite sono presentati, per la riscossione del premio, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione del Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi. 2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata. 3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati. 4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
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Pagamento delle vincite. (Art. 36 Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo