Capo II

Art. 22

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi.

In vigore dal 5 set 2004
1. I concessionari pagano le vincite ed effettuano i rimborsi di propria competenza secondo le modalità di cui agli . 2. Il concessionario custodisce per cinque anni le ricevute delle scommesse vincenti e pagate nonché quelle dei rimborsi effettuati.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-22

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