Capo II

Art. 17

Modalità di determinazione della scommessa vincente.

In vigore dal 5 set 2004
1. Un'unità di scommessa è considerata vincente quando tutti i pronostici in essa contenuti sono conformi agli esiti degli eventi cui la scommessa si riferisce. 2. Nel caso in cui non risultino unità di scommessa vincenti il relativo disponibile a vincite costituisce jackpot che si aggiunge al disponibile a vincite di scommesse dello stesso tipo e su medesimi eventi.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

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Modalità di determinazione della scommessa vincente. (Art. 17 Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.) — Testo vigente | Portale Normativo