Capo II
Art. 15
Conservazione delle registrazioni delle scommesse.
In vigore dal 5 set 2004
1. Ogni scommessa accettata è registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalità che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati.
2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonché i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-15