Capo II
Art. 16
Giocate sistemistiche ed a caratura.
In vigore dal 5 set 2004
1. Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura.
2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema è sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unità di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta.
3. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura è pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.
5. In deroga a quanto stabilito dall', comma 2, non sono annullabili le scommesse a caratura; è tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la ristampa delle scommesse a caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-16