Capo II
Art. 11
Calcolo della quota di vincita.
In vigore dal 5 set 2004
1. L'importo della vincita è il prodotto tra la quota e la posta unitaria di gioco.
2. Il calcolo della quota, espressa da una cifra intera e da due decimali, è effettuato come segue:
a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate, costituito dalla percentuale dell'intero ammontare delle poste unitarie giocate, di cui all';
b) il disponibile a vincite così determinato è ripartito tra le categorie di vincite ed aumentato dall'eventuale jackpot secondo le modalità previste dall', comma 2;
c) dal disponibile a vincite di ciascuna categoria, si detrae un importo pari al prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria; la differenza che ne risulta si divide per il prodotto tra il numero delle unità di scommessa vincenti e la posta unitaria. Tale quoziente, aumentato di un'unità, costituisce la quota;
d) la quota del totalizzatore non può essere inferiore ad uno.
3. Le quote sono calcolate dopo la comunicazione ufficiale dell'esito dell'unico o dell'ultimo evento oggetto della scommessa.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-11