Capo II

Art. 20

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie.

In vigore dal 19 ago 2007
Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie. 1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, ovvero del periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento. 2. Il rendiconto contiene: a) l'importo totale da versare; b) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; c) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto b); d) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento; e) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana; f) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; g) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa; h) il compenso riconosciuto al concessionario. 3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento. 4. Gli importi dovuti dal concessionario al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
  • Il decreto 6 agosto 2007, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-20

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