Capo II

Art. 24

Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro.

In vigore dal 5 set 2004
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro. 1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro è effettuato: a) entro quarantacinque giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per la riscossione della vincita. Il pagamento avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalità di cui all', mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui è stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; ovvero b) entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, i portatori di ricevute di partecipazione di vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti. 2. I rimborsi, di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, sono effettuati, entro novanta giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti, presso i punti di pagamento delle vincite per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalità di cui all'. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del partecipante, attraverso accredito sul conto corrente bancario del partecipante stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti. 3. Le vincite di cui al comma 1 sono pagate agli aventi diritto entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione della ricevuta di partecipazione, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). I rimborsi di cui al comma 2 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di quattordici giorni dalla data di presentazione della ricevuta.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-24

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