Capo II
Art. 27
Termini di decadenza.
In vigore dal 5 set 2004
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto a richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita della scommessa e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non è effettuata, secondo le modalità di cui all', nel termine di 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti delle scommesse.
2. È fatta, comunque, salva l'esperibilità dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-27