Capo II
Art. 23
Modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.
In vigore dal 5 set 2004
Modalità di pagamento delle vincite e
dei rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro.
1. Le vincite od i rimborsi di importo fino a 3.000,00 euro, sono pagati in contanti, a partire dalla comunicazione ufficiale degli esiti e previa verifica della ricevuta secondo le modalità di cui all', presso qualsiasi luogo di vendita delle scommesse collegato con il medesimo concessionario del circuito di raccolta del luogo di vendita nel quale è stata effettuata la giocata.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-23