Capo II
Art. 14
Ricevuta di partecipazione.
In vigore dal 5 set 2004
1. L'accettazione della scommessa a totalizzatore è certificata esclusivamente dalla ricevuta emessa dal terminale di gioco, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, è responsabilità di chi effettua la scommessa, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.
3. L'orario di riferimento è quello del totalizzatore nazionale.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale è abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non è più abilitato ad accettare le scommesse.
Note all'articolo
- Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-14