Capo I

Art. 9

Validità delle scommesse e soluzione delle controversie

In vigore dal 5 set 2004
01. Fermo restando quanto disposto dall', comma 3, l'esito degli eventi sportivi oggetto di scommessa è quello che si realizza sul campo di gara; le sue eventuali modificazioni non incidono sull'esito già certificato ai fini delle scommesse. 02. La scommessa su evento sportivo è considerata non valida: a) quando l'evento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma; b) quando nessun concorrente si è classificato; c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre. 03. Nel caso di scommesse sportive su risultati parziali e su altri fatti connessi all'evento sportivo la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo di gara, anche se in momenti successivi l'evento è sospeso o annullato. 04. La scommessa su evento non sportivo è considerata non valida quando l'evento non si verifica, salvo che la scommessa abbia ad oggetto il mancato avveramento dell'evento. 05. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti. 1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è demandata all'organo di cui all', comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. Il reclamo scritto è inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Le tue annotazioni

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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-9

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