Capo I

Art. 2

Concessionari abilitati

In vigore dal 19 ago 2007
1. L'accettazione delle scommesse di cui all' è consentita ai concessionari per l'accettazione, delle scommesse previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, limitatamente a quelle su eventi non sportivi, nonché ai concessionari per l'accettazione delle scommesse previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, ed ai concessionari di cui al decreto 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente, previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. 2. L'elenco delle discipline sportive nonché degli eventi ovvero delle categorie di eventi non sportivi, riguardanti le scommesse di cui all' è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad Avvenimenti ovvero a categorie di avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."
  • Il decreto 6 agosto 2007, n. 129 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-2

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