Capo I

Art. 4

Revoca delle autorizzazioni

In vigore dal 5 set 2004
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all', nei riguardi dei concessionari abilitati ai sensi dell', oltre che nei casi di decadenza e revoca dalle concessioni previste dalla disciplina, anche negoziale, vigente per ciascuno di essi, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il decreto 5 agosto 2004, n. 229 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore ovvero a quota fissa accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-08-02;278#art-4

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