Art. 7
Concessione delle agevolazioni
In vigore dal 13 ott 1999
1. La richiesta di ammissione alle agevolazioni del Fondo è presentata dalle banche, dagli intermediari, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia all'ufficio dell'Artigiancassa avente sede nella regione ove è ubicata l'impresa interessata ed è corredata da copia della delibera di concessione del finanziamento da garantire e da dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sulle garanzie acquisite o da acquisire. La richiesta può essere presentata anche per più interventi cumulativamente.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, a pena di improcedibilità, entro sei mesi dalla delibera di concessione del finanziamento o della garanzia. La richiesta può essere presentata anche prima della delibera, la quale, in tal caso, è adottata entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. A fronte della garanzia del Fondo i soggetti richiedenti versano all'Artigiancassa una commissione "una tantum" calcolata applicando all'importo garantito le seguenti misure percentuali:
a) 0,25 per cento per le operazioni relative ad imprese e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
b) 0,50 per cento per le operazioni relative ad imprese e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'art. 92.3.c) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;
c) 1 per cento per le operazioni relative ad imprese e consorzi ubicati nella parte restante del territorio nazionale.
4. La garanzia del Fondo decorre dal giorno del versamento della commissione all'Artigiancassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-7