Art. 2
Forme e limiti di intervento del Fondo
In vigore dal 13 ott 1999
1. La garanzia del Fondo copre i rischi derivanti da finanziamenti a breve e a medio e lungo termine effettuati a favore delle imprese artigiane da parte delle banche e di altri intermediari, compresi i confidi e si esplica nelle forme della garanzia diretta, della controgaranzia e della cogaranzia, come disciplinate negli articoli seguenti. A valere sul Fondo l'Artigiancassa può anche prestare fideiussioni a favore di terzi nell'interesse delle imprese, ferma restando la non cumulabilità degli interventi.
2. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del Fondo, come previsto dall', comma 3, della legge n. 1068 del 1964 e non è cumulabile con altri analoghi benefici nazionali, regionali o comunitari, salvo il caso della cogaranzia.
3. La garanzia del Fondo ha natura integrativa delle garanzie reali e personali che assistono il finanziamento e viene concessa alle imprese economicamente e finanziariamente sane.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-2