Art. 5

Cogaranzia

In vigore dal 13 ott 1999
1. La cogaranzia è richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con l'Artigiancassa ed opera secondo quanto previsto all' per la garanzia diretta. 2. Sulla base di convenzione stipulata con l'Artigiancassa il Fondo può effettuare operazioni in cogaranzia con il Fondo europeo per gli investimenti e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da questa cofinanziati.
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