Art. 3
Garanzia diretta
In vigore dal 13 ott 1999
1. La garanzia diretta è concessa alle banche e agli intermediari in relazione ad operazioni di finanziamento a breve e a medio e lungo termine a favore delle imprese, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione e comunque per un importo non superiore ad un miliardo di lire per ogni singola impresa in un triennio. Entro tali limiti la garanzia diretta si esplica fino all'ammontare massimo del 70 per cento della perdita definitiva, che le banche e gli intermediari dimostrino di aver subito per capitale, interessi contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali o stragiudiziali sostenute.
2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono elevate al 90 per cento per le operazioni relative ad imprese ubicate nelle zone ammese alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.
3. Alle banche e agli intermediari che abbiano proposto le istanze giudiziali contro l'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 50% della quota garantita dell'insolvenza come determinata sulla base dei criteri di cui al comma 1, con conguaglio alla conclusione delle procedure di recupero del credito. Nel caso in cui la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulti inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo maggiorata di interessi al tasso di riferimento protempore vigente, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-3