Art. 6
Garanzia del FEI
In vigore dal 13 ott 1999
1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate a tal fine dai comitati tecnici regionali possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-6