Art. 4
Controgaranzia
In vigore dal 13 ott 1999
1. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita - costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori - subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative alle imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.a) del trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.
3. Ai confidi e agli altri fondi di garanzia che abbiano proposto, direttamente o attraverso i soggetti finanziatori, le istanze giudiziali contro l'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma da essi già versata o vincolata a titolo provvisorio a favore dei soggetti finanziatori, con conguaglio alla conclusione le procedure di recupero del credito. Nel caso in cui la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulti inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo medesimo maggiorata di interessi al tasso di riferimento, a decorrere dalla data di erogazione dell'acconto medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-4