Art. 8
Condizioni di inefficacia della garanzia
In vigore dal 13 ott 1999
1. La garanzia del Fondo non è efficace nei casi in cui:
a) sia stata concessa sulla base di dati inesatti o dichiarazioni mendaci;
b) non siano state validamente acquisite da parte delle banche e degli intermediari le garanzie offerte dall'impresa;
c) l'insolvenza si sia verificata nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento a medio e lungo termine ovvero, nel caso di controgaranzia, nei dodici mesi dal rilascio della garanzia da parte dei confidi e degli altri fondi di garanzia e, comunque nei sei mesi successivi alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo, se posteriore a quella di erogazione del finanziamento medesimo. Per i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi o con scadenza a revoca, i predetti termini sono ridotti a sei mesi;
d) la perdita derivi da inosservanza o mancato adempimento, da parte della banca o dell'intermediario, delle azioni, cautele o garanzie per il recupero del credito.
2. La garanzia non è efficace nel caso in cui le banche e gli altri intermediari non abbiano proposto le istanze giudiziali contro il debitore entro diciotto mesi dalla data di scadenza della prima rata del finanziamento rimasta insoluta ovvero entro due mesi dall'inadempimento o dalla revoca nel caso di operazioni a breve termine e non le abbiano diligentemente continuate.
3. La controgaranzia non è efficace nel caso in cui i confidi non abbiano proposto le loro istanze giudiziali contro il debitore entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore stesso e non le abbiano diligentemente continuate.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-8