Art. 10

Settori esclusi

In vigore dal 13 ott 1999
1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative ad imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia CECA, dell'industria carboniera, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, della pesca e acquacoltura, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
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