Art. 10
Settori esclusi
In vigore dal 13 ott 1999
1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative ad imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia CECA, dell'industria carboniera, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, della pesca e acquacoltura, dell'agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-07-06;335#art-10