Art. 9

Fideiussione

In vigore dal 13 ott 1999
1. La fideiussione è prestata dall'Artigiancassa nell'interesse dell'impresa, in sostituzione del deposito cauzionale cui questa è tenuta in base ad un rapporto giuridico, derivante dalla legge, da provvedimenti amministrativi o da un contratto. 2. La fideiussione può essere prestata per un ammontare non superiore a 500 milioni di lire, una sola volta per una singola impresa nel triennio e non è cumulabile, durante tale periodo, con la garanzia concessa alla stessa impresa. 3. La richiesta di fideiussione è presentata dall'impresa all'ufficio dell'Artigiancassa avente sede nella regione ove essa è ubicata, corredata dalla documentazione idonea a comprovarne la necessità e a dimostrare la solidità economica dell'impresa medesima. 4. La fideiussione è concessa dall'Artigiancassa a seguito del versamento da parte dell'impresa di una commissione determinata in ragione d'anno sull'importo della fideiussione medesima, nelle misure percentuali stabilite per la garanzia e la controgaranzia all', comma 3, maggiorate del 50 per cento. 5. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'escussione della fideiussione, il beneficiario ne fa richiesta all'Artigiancassa, allegando la documentazione idonea a dimostrarne la fondatezza. L'Artigiancassa, entro trenta giorni dalla richiesta, corrisponde al beneficiario la somma dovuta, nel limite dell'importo della fideiussione prestata. Una volta effettuato il pagamento, l'Artigiancassa è surrogata nei diritti del creditore ed ha regresso contro il debitore, ai sensi degli articoli 1949 e 1950 del codice civile. Essa è tenuta, altresì, ad intraprendere tutte le azioni necessarie per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente. Le spese legali, giudiziali e stragiudiziali sostenute dall'Artigiancassa per il recupero del credito sono a carico del Fondo.
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