Art. 7

Settori esclusi

In vigore dal 14 ago 1999
1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative a PMI e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'artigianato e, fatta eccezione per quanto previsto dall', dell'agricoltura e della pesca.
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Settori esclusi (Art. 7 Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.) — Testo vigente | Portale Normativo