Art. 10

Versamenti al Fondo

In vigore dal 14 ago 1999
1. Entro tre mesi dalla delibera del comitato di concessione della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1 per cento dell'importo garantito dal Fondo. 2. La commissione non è dovuta: a) per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale; b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali. 3. La commissione di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei territori non rientranti nelle aree territoriali svantaggiate, così come definite dalla Unione europea, e per le operazioni relative alle medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale. 4. La commissione di cui al comma 1 è ridotta del 75 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale. 5. Alle operazioni relative alle microimprese si applicano le commissioni previste per le operazioni relative alle piccole imprese ridotte del 50 per cento. Le commissioni sono altresì ridotte del 50 per cento per le partecipazioni e per i prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75 per cento del costo di provvista. 6. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è stipulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante al Mediocredito centrale S.p.a. per la gestione degli interventi è fissato dalla convenzione, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.
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