Art. 8
Confidi operanti nel settore agricolo agroalimentare e della pesca
In vigore dal 14 ago 1999
Confidi operanti nel settore agricolo
agroalimentare e della pesca
1. La controgaranzia di cui all' è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed è concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-8