Art. 8

Confidi operanti nel settore agricolo agroalimentare e della pesca

In vigore dal 14 ago 1999
Confidi operanti nel settore agricolo agroalimentare e della pesca 1. La controgaranzia di cui all' è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed è concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo