Art. 12

Cumulo

In vigore dal 31 ott 2002
1. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall', comma 1, e dall', comma 1. 2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso.

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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-12

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