Art. 13

C o m i t a t o

In vigore dal 14 ago 1999
1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo. 2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle stesse a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresì che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo.
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