Art. 6 ter

Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici new economy.

In vigore dal 31 ott 2002
[Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)]. 1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all', comma 2, per la garanzia diretta, e all', comma 2, per la controgaranzia, nonché le disposizioni di cui all', comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attività produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione.
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