Art. 11
Garanzia del FEI
In vigore dal 14 ago 1999
1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell' e possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-11