Art. 14
Disposizioni transitorie
In vigore dal 14 ago 1999
1. Ai fini del versamento dell'acconto e della liquidazione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all' della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, sono regolate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 maggio 1999
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 228
Storico versioni
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