Art. 2
Garanzia diretta
In vigore dal 31 ott 2002
1. La garanzia diretta è concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:
a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;
b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti interessati.
2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia diretta può essere presentata prima della delibera dell'operazione; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S., nell'albo di cui all', comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a., per la eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in loro favore;
b) delle finalità di investimento inizialmente previste.
6. Nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi è liquidato, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento. La quota percentuale dell'acconto è elevata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali, purchè rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto.
7. La garanzia diretta non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non è altresì efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-2