Art. 5
Operazioni finanziarie rientranti nel "de minimis"
In vigore dal 14 ago 1999
1. Nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, la garanzia diretta, fatta eccezione per le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell' del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e la controgaranzia sono concesse anche a fronte di operazioni finanziarie diverse dai finanziamenti a mediolungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all'attività di impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-5