Art. 4

Cogaranzia

In vigore dal 14 ago 1999
1. La cogaranzia è richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzione con il Mediocredito centrale S.p.a. nel rispetto di quanto previsto per la garanzia diretta dall' del presente regolamento. 2. Il Fondo può effettuare operazioni in cogaranzia con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da essa cofinanziati, su deliberazione del comitato in base all'.
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