Art. 7 · Settori esclusi

Art. 7

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Settori esclusi

In vigore dal 14 ago 1999
1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative a PMI e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'artigianato e, fatta eccezione per quanto previsto dall', dell'agricoltura e della pesca.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-05-31;248#art-7