Art. 7
Espressione del voto
In vigore dal 7 mag 1999
1. Il voto è segreto e diretto. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il presidente del seggio consegna la scheda per l'espressione del voto.
2. È consentita, ai fini della validità, l'espressione di un solo voto, manifestato con il ognome e nome, o col solo cognome del candidato votato. La scheda non deve contenere altri segni, oltre quello del voto, od abrasioni.
Storico versioni
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