Art. 2
Indizione delle elezioni dei rappresentanti nelle commissioni consultive locali
In vigore dal 7 mag 1999
Indizione delle elezioni dei rappresentanti
nelle commissioni consultive locali
1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e del rappresentante dei dipendenti di cui all' nelle commissioni consultive locali si svolgono nei porti se di autorità portuale sotto la vigilanza del presidente dell'autorità medesima o di un suo delegato e negli altri porti sotto la vigilanza del del capo del circondario marittimo o di un suo delegato.
2. Le autorità di cui al comma 1 indicono le elezioni, in giorno non festivo non meno di 60 giorni prima della scadenza dell'organo, dando avviso del giorno e dei luoghi delle votazioni mediante affissione in apposito albo presso le rispettive sedi, assicurandone, inoltre, la massima diffusione con ogni altro mezzo. Le stesse autorità di cui al comma 1 provvedono, altresì, agli adempimenti indicati nel presente regolamento.
3. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi non festivi se riguardano le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti nelle commissioni consultive locali e nel comitato portuale ai sensi dell', comma 2.
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