Art. 5

Modalità delle votazioni

In vigore dal 7 mag 1999
1. Per lo svolgimento delle votazioni sono costituiti uno o più seggi. Ad ogni seggio è assegnato un numero di elettori non superiore a 600 unità. 2. I seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 22 e possono essere ubicati in sedi diverse, ove l'organizzazione operativa del porto lo richieda. 3. Il seggio, presieduto dal presidente dell'autorità portuale o da un suo delegato, ovvero dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, è costituito da 4 lavoratori, per un numero di elettori superiore a 400 unità e da 2 lavoratori, per un numero di elettori fino a 400 unità, designati 15 giorni prima della data fissata per le elezioni dalla competente autorità tra i lavoratori e i dipendenti non candidati. Possono partecipare come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti di cui all'. 4. Ogni seggio è munito di urne elettorali, distinte per i rappresentanti dei lavoratori portuali e per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, idonee a garanire la segretezza del voto e deve, altresì, disporre di elenchi degli elettori aventi diritto al voto presso di esso distinti per i lavoratori delle imprese e per i dipenenti dell'autorità portuale e predisposti dalle rispettive autorità, nonché di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-03-17;105#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo