Art. 4
Presentazione delle liste
In vigore dal 7 mag 1999
1. Possono essere presentate nelle rispettive sedi dell'autorità portuale o marittima, più liste di candidati, distinte, per i rappresentanti dei lavoratori è per il rappresentante dei dipendenti, o non meno di trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Le liste, costituite non più di quindici candidati per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e non più di tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, sono sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori e dei dipendenti di cui all', comma 1 e indicano, in ordine alfabetico, nome, cognome e data di nascita di ciascun candidato.
3. Le sottoscrizioni sono apposte dinanzi al funzionario delegato dalla rispettiva competente autorità, previa verifica dell'identità personale attraverso idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi sono riportati sulla lista medesima.
4. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista.
5. Le liste, numerate in ordine di presentazione, sono esposte 15 giorni prima della data fissata per le votazioni, nell'apposito albo presso le rispettive sedi dell'autorità portuale o marittima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-03-17;105#art-4