Art. 3

Elettorato attivo e passivo

In vigore dal 7 mag 1999
1. Hanno diritto a votare per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali nella commissione consultiva locale tutti i lavoratori delle imprese che operano in porto ai sensi degli articoli 16, 17, 18 ad esclusione dei lavoratori delle imprese di cui al comma 9-bis, e 21 della legge n. 84 del 1994, che risultano iscritti nel libro paga e negli appositi registri tenuti dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima, alla data di cui all', comma 2, nonché i dipendenti dell'autorità portuale in organico alla data sopraindicata, per l'elezione del loro rappresentante in seno alla commissione consultiva locale. 2. Sono eleggibili coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti: a) età non inferiore a diciotto anni; b) cittadinanza italiana o comunitaria; c) aver assolto l'obbligo scolastico. 3 Non possono essere eletti coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sotto posti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile ad una o più pene detentive non e inferiori a tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi. 4. Le autorità che vigilano sullo svolgimento delle elezioni accertano la sussistenza dei requisiti indicati dal presente articolo.
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