Art. 9
Attribuzione dei seggi
In vigore dal 7 mag 1999
1. Nei porti non sede di autorità portuale sono eletti quali rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali i primi sei nominativi dell'elenco di cui all', commi 2 o 3.
2. Nei porti sede di autorità portuale sono eletti i primi cinque nominativi dell'elenco di cui all', commi 2 o 3 ed il primo nominativo dell'elenco dei rappresentanti dei dipendenti dell'autorità portuale di cui all', comma 2.
3. In caso di rinuncia dell'eletto o di dimissioni nel corso del mandato, subentra il primo dei non eletti di cui agli elenchi dell'. In tale ipotesi colui che subentra cessa dalla carica alla scadenza dell'organo.
Storico versioni
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