Art. 11
Elezioni dei rappresentati nei comitati portuali
In vigore dal 7 mag 1999
1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti di cui all' in seno ai comitati portuali si svolgono secondo i termini, criteri e modalità indicati nel presente regolamento e sotto la vigilanza del presidente dell'autorità portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato ai relativi adempimenti. I relativi oneri sono posti a carico della competente autorità portuale.
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