Art. 10
In vigore dal 7 mag 1999
1. Gli oneri, connessi alle procedure per l'espletamento delle elezioni, propedeutiche al funzionamento delle commissioni consultive locali nei porti sedi di autorità portuale sono a carico della autorità medesima. Negli altri porti sono a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5786 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
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